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Lavorate in nero o sotto contratto ? Facile scoprirlo.

  • Immagine del redattore: Maurizio Piccinni Leopardi
    Maurizio Piccinni Leopardi
  • 12 giu 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Siete arrivati in villaggio e vi hanno assicurato che il contratto è stato registrato ?

Inutile dire che fino a quando non lo avrete in mano, siglato dall'agenzia o struttura che vi ha assunto, non potrete mai esserne certi.

Incredibile a dirsi ma spesso "capita", specie nelle realtà minori, che dopo una settimana o due in cui vi hanno spremuto come limoni, improvvisamente non andate bene e vi mandano a casa, o vi mettono nelle condizioni di abbandonare la struttura e, avanti un'altro. E cosi via.

In questi casi, se non avete un contratto in mano, i soldi a cui avete diritto, potete scordarveli, in special modo se non c'è stato neanche un pre-contratto siglato da voi e dall'agenzia/struttura. Questo senza contare che in caso di infortunio, non avrete nessun diritto a risarcimento.

Se arrivate in villaggio e volete verificare real-time se davvero esiste un contratto regolarmente registrato a vostro nome, reperite on-line il numero di telefono dell'Ispettorato del Lavoro della vostra città e chiamate in orario ufficio spiegando la vostra esigenza avendo sotto mano la ragione sociale dell'agenzia per cui lavorate. Se non vi sarete recati presso l'Ispettorato del Lavoro prima della partenza per il villaggio, probabile che l'ispettore vi chieda di inviare una e-mail con fotocopia di documento di identità e codice fiscale. Per questo consiglio di farsi un giro all' Ispettorato del Lavoro prima di partire, in modo da stabilire un contatto in cui illustrerete le vostre eventuali esigenze una volta in villaggio. Un velocissimo controllo da parte dell'ispettore di turno chiarirà la situazione, e nel caso vi stiano facendo lavorare in nero, non sarete certo voi ad avere problemi... .

Al fine di non farvi prendere in giro da truffatori e giù di lì, è bene fare riferimento a cosa specifica l'INPS.

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

La comunicazione all'Inps è obbligatoria:

  • anche per il periodo di prova;

  • qualunque sia la durata del lavoro;

  • anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;

  • anche se già assicurati presso un altro datore di lavoro;

  • anche se già assicurati per un'altra attività;

  • anche se di nazionalità straniera;

  • anche se titolari di pensione.

L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.

Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro - come retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc..- utilizzati per il calcolo dei contributi. Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare. Si precisa infine che l’annullamento di una denuncia di assunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione.

Da aprile 2011 per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN, può, in modo semplificato:

  • avvalersi del Contact Center, al numero 803.164 gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico;

  • utilizzare l'apposita procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it);

In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il 3 grado.

Le Sedi quindi potranno effettuare i controlli previsti di quanto dichiarato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità.

Non è necessario procedere alla comunicazione di assunzione secondo le modalità fin qui indicate nel caso in cui il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio di natura occasionale (tipologia contrattuale introdotta con la riforma Biagi e utilizzabile anche per il lavoro domestico). Il rapporto di lavoro accessorio è regolato mediante la consegna dei c.d. voucher che contengono la retribuzione e la contribuzione verso Inps ed Inail.

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